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Legge di Stabilità: le novità per il settore

Tra le misure approvate la reintroduzione della “rottamazione della licenza”, esclusione dalla legge Bolkestein, bonus fiscale finanziato per due anni

Con l’approvazione della legge di stabilità del 2019, sono stati introdotti provvedimenti a favore degli imprenditori del commercio in genere e degli edicolanti in particolare.

Tra le tante misure legislative introdotte per le imprese dalla legge di stabilità, per la categoria dei rivenditori di giornali e periodici assumono particolare importanza i tre provvedimenti seguenti:

1 – Rottamazione della licenza: ripristino di una norma del 1996 (D. Lgs. 28 marzo 1996, n. 207) che fissa le modalità per ottenere il risarcimento per i commercianti che cessano la propria attività e depositano la licenza (rottama) in Comune, a partire dal 1° Gennaio 2019. La misura dell’indennizzo sarà pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti, fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età per la pensione di vecchiaia. I requisiti richiesti dalla norma sono:

  • aver compiuto i 62 anni di età, se uomo, oppure 57, se donna;
  • essere iscritto/a al momento della cessazione dell’attività da almeno cinque anni alla gestione INPS commercianti;
  • cessare definitivamente l’attività previa consegna in Comune della licenza e previa comunicazione al comune della cessazione dell’attività;

2 – Esclusione dalla legge Bolkestein: con le modifiche agli articoli 7 e 16 dalla legge di recepimento della direttiva Bolkestein, apportate con l’approvazione della legge di stabilità, si esclude il commercio su aree pubbliche, e quindi le edicole, dalle disposizioni previste dalla stessa legge. Al termine della proroga, comunque in vigore fino al 31.12.2019, spetterà, come nel passato, ai Comuni ed alle Regioni stabilire i criteri di assegnazione e/o rinnovo della concessione per il commercio su suolo pubblico.

3 – Bonus fiscale: per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17 milioni di euro per l’anno 2020, un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate dal conseguente  decreto di attuazione, in relazione all’assenza della presenza dei altri punti vendita su territorio comunale. Il credito d’imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 2.000 euro. L’agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di stabilità la Presidenza del Consiglio dei ministri emanerà un apposito decreto di attuazione nel quale verranno definiti i criteri di accesso al credito e la ripartizione delle somme tra gli aventi diritto.