Comunicato alle imprese associate
Da tempo si è sviluppata nel nostro Paese la vendita di prodotti derivati dalla cosiddetta Cannabis Light.
La situazione in essere è ricollegabile all’entrata in vigore della legge 2.12.2016, n. 242, “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, la quale si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, che non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti.
Fino ad oggi tutte le disposizioni di legge sono state emanate per disciplinare la possibilità di coltivazione e la destinazione d’uso di questo prodotto agricolo.
Per quanto riguarda le infiorescenze la circolare ministeriale del 22.5.2018, con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, ha precisato che “queste, pur non essendo citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell’ambito dell’articolo 2, comma 2, lettera g), ossia nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo.
Alla luce di tutto ciò la Confesercenti ha quindi posto al Ministero della Salute il quesito se i florovivaisti e soggetti intermedi tra i produttori e i consumatori possano immettere in consumo (vendere) infiorescenze, e siamo in attesa di risposta.
Dato il ruolo di tutela delle nostre aziende che istituzionalmente abbiamo, anche se non ci sono indicazioni contrarie alla vendita del prodotto da parte di alcuna Autorità né di sequestri da parte degli Organi di vigilanza, la Fenagi deve sottolineare che, in una situazione di vuoto normativo riguardante la commercializzazione delle infiorescenze della canapa sativa, anche se il prodotto fosse confezionato in una rivista, la vendita della “cannabis light” potrebbe rappresentare un rischio per il titolare dell’edicola.
Roma, 20 giugno 2018