Il credito è riconosciuto nella misura massima di 4000 euro a beneficiario, per un totale di 15 milioni di euro
Da oggi primo settembre 2022, fino al 30 settembre, sarà possibile presentare le domande per l’accesso al credito di imposta edicole per il 2022.
Credito d’imposta che è riconosciuto nella misura massima di 4000 euro per ciascun esercente, per un totale di 15 milioni di euro.
Come presentare la domanda: le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal percorso di menù “Servizi on-line” -> “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” -> “Credito di imposta edicole”.
A chi è destinato il credito d’imposta:
- esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
Sono ammessi al beneficio i soggetti con:
- sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo
- residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici
- indicazione nel Registro delle Imprese dei codici di attività ATECO indicati nel DPCM 31 maggio 2019 e nella circolare del Capo del Dipartimento del 17 luglio 2020 e, in particolare:
- nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: la presenza del codice attività primario 47.62.10;
- nel caso di attività commerciali di vendita di merci abilitate alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (ammesse per i soli anni 2019 e 2020): la presenza come codice attività primario di uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1, 47.61 e del codice attività secondario 47.62.10;
- nel caso di imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici (ammesse per gli anni 2020, 2021 e 2022): la presenza del codice attività primario 82.99.20.